Il Consiglio di stato risolve, con sentenza n. 15, del 5 giugno 2013 una controversia sorta intorno ad una richiesta da parte di una società di essere reinserita da Poste Italiane s.p.a nell’albo dei fornitori. La società era stata infatti esclusa per
violazione dell’art. 38, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in ragione
dell’omessa dichiarazione in ordine all’esistenza di due cartelle esattoriali.
La società si opponeva lamentando che nella prima cartella aveva richiesto ad Equitalia Sud s.p.a. la
rateizzazione degli importi dovuti all’Erario, istanza in prosieguo accolta da Equitalia; mentre con riguardo alla seconda cartella, al momento in cui aveva reso la dichiarazione di regolarità fiscale, non era ancora
decorso il termine per l’impugnazione e per la richiesta di rateizzazione.
Il giudizio del Consiglio di Stato
Il Consiglio ha
respinto il ricorso poiché
non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale il
requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata
accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.
Infatti, la rateizzazione del debito tributario è espressione del
favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Pertanto, la condizione necessaria per la concessione di tale beneficio è la dimostrazione dell’ obiettiva
situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
Inoltre, dagli atti risultava che una delle due cartelle esattoriali oggetto di giudizio, al momento della presentazione della dichiarazione di regolarità fiscale, non aveva ancora conseguito il
provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.
Sul concetto di rateizzazione
In merito alla definizione del concetto di rateizzazione il Consiglio sottolinea che ve interpretato come un
beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo
estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria.
L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la
sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della
novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile.
Il risultato è infatti la nascita di una nuova
obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.
Questo meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Il principio della
certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone, infatti, che i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande e
impedisce un’ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa, subordinando l’aggiudicazione e la successiva stipulazione a fattori caratterizzati dagli esposti profili di imponderabilità