Il 25 giugno il presidente dell’Avcp Sergio Santoro ed il presidente della CIVIT (Autorità nazionale Anticorruzione) Romilda Rizzo hanno pubblicato un comunicato per chiarire che la trasmissione alla CIVIT, ai sensi dell’art. 1 c.27, dei dati sui contratti pubblici di cui all’art. 1 c. 16 lett. b) come specificati dall’art. 1 c.32 della legge n.19/2012 si intende assolta con la trasmissione di detti dati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
È quanto previsto dalla
Delibera dell’Avcp n.26 del 2013 che, tra l’altro, fornisce indicazioni sulla trasmissione per via telematica delle citate informazioni alla Autorità.
In base agli artt. 1 c.16 lett b) e 1 c.32 della legge 19O/2O12
le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare le offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
La Delibera 26/2013 richiama
il protocollo d’intesa stipulato tra AVCPe CiVlT il 6 novembre 2Ol2 ed,in particolare, l’art.4, secondo cui le due Autorità si impegnano anche ad adottare eventuali atti congiunti e a procedere ad
un sistematico scambio di informazioni.