Decreto Crescita: i progetti di efficientamento energetico

Il Decreto Crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale è all’esame della Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 1807): la V Commissione Bilancio ne ha avviato l’esame l’8 maggio 2019. In attesa della pubblicazione della legge di Conversione (che potrebbe modificare alcune delle previsioni originarie) segnaliamo le disposizioni che interessano il mondo dell’edilizia: dalle agevolazioni fiscali, al Sisma Bonus, alla Nuova Sabatini, fino alle disposizioni in materia di efficientamento energetico tratte dal Dossier Camera.

Contenuto del Decreto Crescita

Il decreto-legge n.34 del 2019 (A.C. 1807), si compone di 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a misure fiscali per la crescita (Capo I, articoli 1-16), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30), tutela del made in Italy (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 33-51).
Per quanto riguarda l’edilizia segnaliamo fra i provvedimenti più significativi:
L’articolo 7: la tassazione agevolata, con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici, nonché l’estensione delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) e le semplificazioni degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (articolo 10);
Gli articoli 20 e 21 modificano le modalità di funzionamento della legge cd. “Nuova Sabatini”, innalzando (da due a quattro milioni di euro) l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento ed estendendo la disciplina agevolativa anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
L’articolo 30 prevede contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019.
L’articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l’adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di energia e clima.

Progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale.

In particolare, il comma 1 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e sulla base dei criteri individuati nel successivo comma 2, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Il comma 2 individua i criteri e i parametri per la quantificazione del contributo, in particolare prevedendo che esso sia attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Più in dettaglio, la norma assegna:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un contributo pari a 50.000 euro;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari a 70.000 euro;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un contributo pari a 90.000 euro;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un contributo pari a 130.000 euro;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un contributo pari a 170.000 euro;
f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo pari a 250.000 euro.

Il comma 3 specifica in dettaglio le misure alle quali i contributi di cui al comma 1 sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 4 specifica il perimetro all’interno del quale i comuni beneficiari dei contributi possono finanziare una o più opere pubbliche ai sensi del comma 3. In particolare, tali opere, ai fini del suddetto finanziamento:
a) non devono aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) devono essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il termine entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 3 è individuato dal comma 5, il quale prevede che i comuni siano tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Il mancato rispetto di tale termine da parte del comune determina, ai sensi del successivo comma 9, la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Il comma 6 individua il soggetto erogatore del contributo, che è corrisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 7 regola il procedimento di erogazione del contributo, che viene disposto:
– per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5 (31 ottobre 2019);
– per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 11 (v. infra) dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. La norma specifica che l’ammontare del restante 50 per cento del contributo è determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 2 (su cui v. infra).

Il comma 8 prevede che i contributi per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Ai sensi del comma 10, il comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione “Opere pubbliche”.

Il comma 11 dispone che i comuni beneficiari monitorino la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.

Il comma 12, considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, esonera dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 (pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale).

Il comma 13 pone in capo al MISE l’effettuazione di controlli ulteriori rispetto ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni. In particolare, si prevede che il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettui, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.
Il comma 14 dispone che agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.760.000.