Con Circolare n.5 del 27 aprile 2022 il Comitato Gestori torna sulle tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.
Il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno rivedere le tempistiche (ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7, del D.M. 120/2014) per tutte le imprese sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili.
La Circolare sostituisce le indicazioni fornite con Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 (e prim’ancora con circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149).
Le Sezioni regionali, espletata la procedura di notifica a mezzo PEC, in assenza di riscontri dell’avvenuta ricezione, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.
Secondo il Comitato, la pubblicazione sostituisce la notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90.
Con Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 il Comitato gestori era intervenuto sul versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo alla luce della proroga del DL Cura Italia (DL. 18/2020) al 30 giugno 2020 del termine ultimo di versamento.
Spiegava il Comitato che nel 2020, in deroga a quanto previsto alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, la procedura dovrà seguire le indicazioni che seguono.
Le Sezioni regionali, decorso il termine del 30 giugno 2020, provvederanno a
• deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificheranno a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento;
• in caso di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvederanno mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione;
• nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi in sospensione dall’Albo per mancato versamento del pagamento (art. 24 comma 7 del DM 120/2014) le Sezioni regionali e provinciali provvederanno a deliberare la cancellazione dall’Albo entro il 31 luglio e notificheranno, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre;
• Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a), provvederanno mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.
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