Sulla Gazzetta ufficiale C 78 del 16 marzo 2013 è stato pubblicato
il Parere della Commissione europea del 13 marzo relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla
disattivazione della centrale nucleare di Latina.
La Commissione è del parere che l’attuazione del
piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare di Latina, sita a Latina (Lazio), in Italia, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente
una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
L’Italia aveva inviato
il 18 ottobre 2012 i dati generali riguardanti il piano di smaltimento, cui erano seguiti ulteriori chiarimenti forniti dalle autorità italiane
il 17 dicembre.
La Commissione ha svolto una valutazione conforme alle
disposizioni del trattato Euratom, ha riscontrato che in condizioni normali di disattivazione gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro (il confine più vicino è a circa 290 km con la Francia e a 460 km con la Slovenia). I rifiuti radioattivi solidi saranno depositati in loco,
in attesa della disponibilità di un deposito nazionale. Invece,
i rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva 96/29/Euratom.
La Commissione afferma anche che
in caso di scarichi imprevisti di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.
La Commissione però sottolinea che
alcuni aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.