Un quesito pervenuto alla Banca Dati Sicuromnia riguarda i soggetti deputati a decidere la distanza minima delle stazioni radio base di telefonia mobile dagli insediamenti abitativi: chi sono? Ci sono leggi in merito?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo
Secondo l’Esperto
Secondo consolidati e condivisi principi giurisprudenziali l’individuazione di
una distanza minima delle stazioni radio base di telefonia mobile da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento,
non costituisce attribuzione che l’amministrazione comunale può autonomamente esercitare, spettando tale competenza alla amministrazione statale, e tale conclusione vale anche per il generalizzato
divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero per l’introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanza, le altezze o altro, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo (così, tra le tante, T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 3150; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 3 ottobre 2012, n. 981; Cons. Stato, sez, VI, 6 settembre 2010, n. 6473).
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