La Cassazione nella sentenza n. 9213, del 26 febbraio 2013 ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia con la quale era stato convalidato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto dei terreni utilizzati e utilizzabili per lo smaltimento di rifiuti di un’azienda agricola (fanghi o borlande) sul piazzale dell’impianto di depurazione di una distilleria nonché sul piazzale stesso, di pertinenza della distilleria.La vicenda processuale
La Corte ha ritenuto che sussistesse il
fumus commissi delicti,ovvero si fosse in presenza di un sistema di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi desumibile da una pluralità di condotte protrattesi negli anni, come la produzione di tali rifiuti costituiti da fanghi provenienti dall’impianto di depurazione della ditta della distilleria illecitamente smaltiti mediante l’occultamento o la qualificazione di borlande e comunque la
gestione di rifiuti in modo abusivo mediante mezzi ed attività continuative
organizzate: inoltre, sussisteva l’elemento del
periculum delicti in quanto la restituzione dei beni oggetto del sequestro consentirebbe la ripresa dell’attività illecita.
La colpa del proprietario dei rifiuti
Al riguardo, Il Collegio ricorda che la giurisprudenza ha di recente esaminato la questione dell’esistenza o meno di un
obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione all’abbandono di rifiuti, superando l’interpretazione che aveva portato ad escluderla: la Cassazione non ravvisa il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi, e afferma invece la sussistenza di una
culpa in vigilando a lui attribuibile ( vedi Cass. Sez. 3, 26 gennaio 2007 n. 21677, Cass. Sez. 3, 9 luglio 2009 n. 36836 e Cass. Sez. 3, 27 ottobre 2011 n. 45974) che trova corretto fondamento nella funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle norme di tutela dell’ambiente