Con Circolare del 28 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente fornisce diversi chiarimenti sulle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti.
In particolare si chiarisce sulla introduzione del comma 1-bis all’art. 237-nonies del Codice Ambiente (ad opera della Legge n.167/2017 – Legge europea 2017), che recita: “Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A”.
I valori di emissione più restrittivi
Il Ministero chiarisce che si tratta di un richiamo al rispetto (da parte dei titolari di questi impianti) di
valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando i suddetti impianti sono autorizzati a modificare le condizioni di esercizio.
Tuttavia sono pervenute diverse
segnalazioni circa il fatto che tale misura restrittiva potrebbe sembrare applicabile in caso di
qualunque modifica delle condizioni di esercizio e ciò potrebbe comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzativi.
Una misura cautelativa non indistinta
Il Ministero riporta la lettera dell’
art. 237-nonies e sottolinea come, dalla lettura combinata del comma 1 e del comma 1-bis risulti che, il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio fissati
nell’Allegato 1, paragrafo A, rappresenta una
misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali
diverse da quelle riportate rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la
temperatura, al comma 11 dell’
articolo 237-octies.
Tale misura non si applica dunque indistintamente secondo il Ministero: il
comma 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione disponendo che solo gli
“impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A. Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 237-nonies.
Riferimenti normativi:
Circolare del 28 febbraio 2018
Chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.