Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguarda le caratteristiche del “Libretto formativo del cittadino”.
Risponde Alessio Scarcella Magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e Docente presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali delle Università di Firenze e SienaSecondo l’EspertoÈ ormai disponibile il
“Libretto formativo del cittadino“, lo strumento che raccoglie informazioni e dati sulle esperienze educative/formative e lavorative dell’individuo.
Istituito dall’art. 2 comma i) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. legge Biagi), il Libretto formativo vuole essere uno strumento trasparente al fine di
facilitare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita: vi è, infatti, possibile annotare tutti i dati riguardanti le esperienze effettuate in ambito lavorativo, sociale, ricreativo, familiare.
Il Libretto in questo modo rende maggiormente identificabile l’apprendimento non formale o informale che, per essere ricostruito, necessita di essere certificato e reso trasparente.
Il Libretto è utile alla persona perché ne
facilita l’orientamento rendendo riconoscibili competenze che, altrimenti, non verrebbero valorizzate; è utile al mercato del lavoro perché, evidenziando il percorso formativo dell’individuo, ne facilita l’occupabilità soprattutto nei contratti di apprendistato e nella mobilità lavorativa; è utile alle istituzioni, perché rappresenta uno strumento di garanzia di certificazione.
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