Dal Corpo VVF una circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020 (in allegato) di commento al DM 10 marzo 2020 (in vigore dal 18 giugno u.s.) che aggiorna le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.
Finalità antincendio del Decreto 10 marzo 2020 sugli impianti di climatizzazione e condizionamento – chiarimenti
Il decreto 10 marzo 2020;
• consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di
macchine equipaggiate con refrigeranti classificati Al o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
• ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e
la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
• ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti
rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.
Decreto 10 marzo 2020: possibile installare unità contenenti fluidi A1 o A2L?
La Direzione Centrale VVF chiarisce che,ai sensi del DM 10 marzo 2020 è possibile:
• l’impiego di
fluidi classificati Al o A2L e
• installazione sempre nel rispetto dei
requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), di unità interne contenenti anche questi fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti
VRF- Variable Refrigerant Flow).
Decreto 10 marzo 2020: quale documentazione antincendio presentare?
Secondo i Vigili del fuoco, alla luce del Decreto 10 marzo 2020, la documentazione tecnica deve comprendere:
• in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio,
la “specifica dell’impianto”, con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell ‘installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
• in caso di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.
Decreto 10 marzo 2020: cosa succede in caso di modifica degli impianti in attività esistenti e quale documentazione allegare?
Secondo i Vigili del fuoco, e alla luce del DM 10 marzo 2020 per le attività esistenti:
1. l’eventuale
riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata
modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all’art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Alla
documentazione del rinnovo dovrà essere allegata
• la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
• il manuale di uso e manutenzione deve essere disponibile presso la sede dell’attività stessa.
2. l’eventuale
riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una
modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall’art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012
Alla
documentazione della SCIA dovrà essere allegata,
• dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato
• dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
• il manuale di uso e manutenzione dell’impianto dovrà essere reso disponibile presso l ‘attività.
Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020
recante indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione
(in allegato)