Presentiamo un quesito pervenuto alla rivista Antincendio,sui villaggi turistici e le autorizzazioni antincendio.Il quesito
“Secondo
il D.M. del 07/08/2012 recante le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del D.M. 151/2011, per
un’attività turistico-ricettiva all’aria aperta con meno di 400 presenze, costituita da 30 piccoli bungalow per un totale di 60 posti letto, occorre il parere preventivo dei Vigili del fuoco, oppure non è soggetta al Certificato Prevenzioni Incendi?”.
Secondo l’Esperto
le strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc) con
capacità ricettiva inferiore a 400 posti letto, non rientrano nella fattispecie (attività n. 66 del D.P.R. 151/2011) per la quale è richiesta la procedura autorizzativa dei Vigili del fuoco e il relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.