07.11.25
In questo contributo analizziamo quali sono gli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica e nei SIN (Siti di interesse nazionale) e riportiamo gli ultimi provvedimenti presi in materia di bonifica con riferimento anche alle opere previste per l’attuazione del PNRR in materia ambientale.
Nei siti oggetto di bonifica ai sensi dell’art. 242-ter del Codice Ambiente , inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati:
Ai sensi dell’art. 242-ter, gli interventi e opere vanno realizzati secondo modalità e tecniche che:
In questa sezione riportiamo le decisioni prese dalla ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in materia di bonifica di siti contaminati e SIN, alla luce anche dell’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
La ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale pubblica lo schema di regolamento ministeriale che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, intende disciplinare
Sul Decreto è aperta una consultazione pubblica per acquisire da parte dei soggetti e delle categorie interessate, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti Uffici terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto.
Le osservazioni dovranno essere inviate entro il 4 febbraio 2022 al seguente indirizzo PEC:
ria-udg@mite.gov.it
Con una nota del 10 maggio 2021 la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione ecologica chiarisce su uno degli interventi realizzabili in questi contesti.
In questo modo intende evitare allungamenti dei procedimenti a causa di istanze non formalmente corrette.
Il Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) all’articolo 242-ter, comma 1 fornisce una lista dei possibili interventi e delle possibili opere.
Fra queste opere possibili, la Direzione Risanamento ambientale cita l’intervento: “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” (vedi sotto fra gli altri interventi).
Questo intervento riferisce non già alle “installazioni” in generale, ma esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia, conferma la Direzione Risanamento.
Le istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017.
Il DPR 120/2017 è il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (leggi il nostro approfondimento a riguardo, scopri la LINEA GUIDA SNPA dedicata).
In tal caso, il sito deve essere “già caratterizzato”, spiega la Direzione, ossia deve essere “concluso”, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio.
Il processo di caratterizzazione è descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.
Indice estratto dal testo del Codice Ambiente (versione Normattiva)