07.11.25
Il Ministero della Transizione ecologica ha dedicato una pagina–raccolta degli interpelli in materia ambientale, la cui produzione è espressamente prevista al (nuovo) art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 (Come modificato dall’art.27 del DL 77/2021 – il Decreto Semplificazioni, del quale abbiamo visto gli aspetti ambientali).
Di seguito riportiamo i commenti principali finora forniti dal Ministero nella sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito e spieghiamo cosa si intende per interpello ambientale, quale normativa applicabile alla luce del D.Lgs. n.152/2006 e come è possibile fare interpello ambientale e chi e abilitato a proporre l’istanza di interpello al Ministero della transizione ecologica.
Una sezione della Pagina “Informazioni ambientali” del sito del Ministero della Transizione ecologica riguarda gli interpelli in materia di economia circolare cui il Ministero della Transizione ecologica ha dato riscontro.
Una sezione della Pagina “Informazioni ambientali” del sito del Ministero della Transizione ecologica riguarda gli interpelli in materia di autorizzazioni ambientali (vedi l’elenco completo) ai quali il Ministero ha dato riscontro.
Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume.
Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il cd Decreto Semplificazioni ha inserito l’art. 3 septies nel corpo del Codice dell’Ambiente: è dunque ora possibile inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.
La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
I criteri interpretativi forniti dagli interpelli, sono validi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante.
Possono presentare interpello: Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Le istanze dovranno essere presentate, ai fini dell’esame delle direzioni competenti, unicamente dal legale rappresentante dell’Ente o associazione richiedente.
Le materia per le quali è possibile proporre interpello al ministero dell’Ambiente sono le seguenti:
• Natura
• Mare
• Tutela dell’acqua
• Bonifiche
• Economia circolare
• Qualità dell’aria
• Energia
• Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
• Rischi d’incidente rilevante
• Agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti)
• Difesa suolo.
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Guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese
a cura dell’Ing. Stefano SASSONE