12.11.25
In base all’art. 91 del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: deve progettare un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
Con DiM 9/9/2014, il decreto sui modelli semplificati per la documentazione di cantiere è stato introdotto il modello semplificato anche per il Fasciolo dell’Opera oltre che per POS (Piano Operativo di Sicurezza); PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
L’articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008 impone l’obbligo di redazione del Fascicolo dell’Opera al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP).
In base all’art.9 del TUS (Cantieri temporanei e mobili) Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo, anche se successivamente alla realizzazione dell’opera prevista.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
L’obiettivo del “fascicolo dell’opera” è, volendo semplificare, quello di contenere tutte le informazioni utili a garantire la tutela della salute e sicurezza del personale incaricato dell’esecuzione di tutti quei lavori prevedibilmente necessari per la gestione (manutenzione compresa) dell’opera.
A tale scopo, il fascicolo deve contenere le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, quali individuate all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi alla costruzione (in quanto il fascicolo “accompagna” in modo permanente l’opera, per tutta la sua esistenza).
I contenuti del Fascicolo dell’Opera sono definiti all’ALLEGATO XVI del Testo Unico di Sicurezza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Misure di prevenzione e rpotezione nel Fascicolo dell’Opera: cosa considerare?
Per definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, il TUS indica (Allegato XVI) che devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione
Il Fascicolo si compone di tre parti
Nell’Allegato IV del DIM 9/9/2014,si riporta il “Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera”.
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Il modulo PSC è la soluzione completa ed integrata per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera e per la gestione dei compiti del coordinatore per l’esecuzione e committente o del responsabile dei lavori.
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