Terminiamo l’analisi dell’allegato unico al DECRETO MINICODICE, il DM 3/9/2021 riportando le prescrizioni in materia di Rivelazione ed allarme (punto 4.5), Controllo di fumo e calore (4.6) e Operatività antincendio (4.7) e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (punto 4.8) contenute nella parte 4 Strategia Antincendio.
Aggiornati sulla riforma del DM 10 marzo 1998!
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“La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998 (D.M. 1/9/2021 – D.M. 2/9/2021 – D.M. 3/9/2021)“
Roma, 29 novembre 2021
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Al punto 4.6 della parte 4 Strategia Antincendio dell’Allegato al Minicodice vengono fornite alcune indicazioni specifiche su
La rivelazione incendi comprende un insieme di apparecchiature e sensori antincendio che vengono installati in ambienti e edifici per rilevare e segnalare la presenza di fumo.
Lo scopo degli impianti di rivelazione incendi è individuare il fenomeno fisico e/o chimico (fumi antincendio) prodotto dall’ incendio e favorire un tempestivo esodo degli occupanti, attivare i piani di intervento e i sistemi di protezione antincendio ed eventuali altre misure di sicurezza.
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Al punto 4.5 si suggerisce di codificare idonee procedure di emergenza finalizzate:
a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).
Secondo il Minicodice l’allarme può essere trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.
Secondo le indicazioni fornite al punto 4.6.2 per l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI) può essere impiegata la norma UNI 9795 (recentemente oggetti di aggiornamento).
L’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
B, funzione di controllo e segnalazione;
D, funzione di segnalazione manuale;
L, funzione di alimentazione;
C, funzione di allarme incendio: i segnali devono rispondere alla norma UNI 11744.
La funzione (A) di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.
Siamo nel punto 4.6 dell’Allegato unico del Minocodice, che riguarda come smaltire fumi e calore in caso d’incendio: deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
Le modalità di apertura devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.
Al punto 4.7 dell’Allegato unico al Minicodice si richiede di assicurare l’avvicinamento dei mezzi di soccorso antincendio a distanza di 50 m dagli accessi dell’attività, in alternativa occorre adottare specifiche misure di operatività antincendio quali: accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori.
Al punto 4.8 si richiede che gli impianti tecnologici e di servizio siano
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani
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3 novembre 2021
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