Come abbiamo visto nei giorni scorsi, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministro dell’Interno 30 marzo 2022 con la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. Un provvedimento che, secondo i Vigili del Fuoco, rappresenta un passo importante, ma non l’unico in vista, nell’allineamento delle norme nazionali sul comportamento al fuoco delle facciate al quadro normativo vigente a livello comunitario .
I VV.F. ribadiscono che in attesa di metodi armonizzati e dell’emanazione di apposite disposizioni comunitarie è possibile far riferimento a metodi di prova sperimentale riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea.
L’allegato contiene alcuni aspetti interessanti per gli operatori antincendio in termini di definizioni introdotte e obiettivi previsti. Li riassumiamo di seguito.
L’Allegato, come altre Regole tecniche antincendio è diviso nei seguenti capitoli:
Di seguito le risposte ai principali interrogativi rispetto al DM 30 marzo 2022
Le disposizioni de-la Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito negli edifici civili – DM 30 marzo 2022 si applica a tutte le facciate e le coperture degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, edifici residenziali …) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
L’allegato tecnico del decreto introduce la definizione di “chiusura d’ambito dell’edificio” quale frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale (c.d coperture e facciate) e contiene una specifica disciplina antincendio per tali elementi costruttivi.
L’allegato indica le caratteristiche delle “Coperture” degli edifici civili, la geometria e le caratteristiche delle “Fasce di separazione” e la modalità di verifica delle “Sigillature” per le facciate continue.
Gli obiettivi della Regola tecnica sono limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato:
• all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito.
La RTV mira a limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
Nell’ambito della strategia antincendio delineata dal Codice di prevenzione incendi sono indicati i requisiti di “Reazione al fuoco”, di “Resistenza al fuoco”, “Compartimentazione” di “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”, per le seguenti tipologie di facciata:
– Facciata semplice e curtain walling V13 4.2.2.;
– Facciata a doppia pelle ventilata V13 4.2.3.
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D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
