19.11.25
Con Decreto del Ministro dell’interno 23 marzo 2022, il Ministero dell’Interno individua i datori di lavoro per la salute e sicurezza sul lavoro, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (di seguito “Dipartimento VV.F.”) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di seguito “Corpo VV.F.”).
Il Decreto è uno dei decreti di attuazione del Regolamento del Ministero Interno n. 127/2019 che regola l’applicazione del Testo unico di Sicurezza nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento VV.F., del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e delle strutture del Ministero dell’interno.
Sempre in attuazione del Regolamento, nel marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto 2/2/2022 che ha individuato il datore di lavoro per la sicurezza nelle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il Decreto individua già negli artt. 2 e 3 il datore di lavoro per la sicurezza nelle strutture del Dipartimento VV.F.e del Corpo nazionale VV.F.. Vediamo come:
Nelle Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco e delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati “datori di lavoro” per la sicurezza e ne assumono le funzioni:
Nell’art. 3 del DM 23/2/2022 si identifica il Datore di lavoro per la sicurezza nelle diverse sedi e uffici del Dipartimento.
Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, anche se non indicate negli allegati A e B, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dalla figura da cui dipende gerarchicamente l ‘ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.
La funzione di datore per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio “Viminale” al Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni in uso esclusivo al Dipartimento VV.F., individuate nel documento di valutazione del rischio, sono attribuite al Vice Capo Dipartimento Vicario del medesimo Dipartimento.
Le funzioni di datore di lavoro per le parti comunidegli immobili al di fuori del Compendio “Viminale”, ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni o Uffici centrali del Dipartimento sono attribuite al Direttore centrale che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nell’immobile di via Cavour, 5- Roma sono attribuite al Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali.
Per le parti comuni di immobili ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni centrali o Uffici centrali, incardinati in differenti Dipartimenti, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione o dell’Ufficio centrale di pari livello che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
Il datore di lavoro per le strutture del Dipartimento VVF esercita in via esclusiva le funzioni del datore di lavoro, di cui all’art.17 del TUS e ha facoltà di delega nei limiti e con le modalità dell’art.16 del D.Lgs. n.81/2008.
Il Decreto 23/3/2022 (art.3) richiama l’art.16 del Regolamento 127/2019 ponendo in capo ai dirigenti
I dirigenti assumono quindi le funzioni di datore di lavoro e verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo.
In base al Regolamento, il datore di lavoro e dirigente assicurano al personale assegnatario delle forniture, la formazione e l’informazione relativa al loro corretto impiego.
In base all’art.4 del DM 23/3/2022 ciascun datore di lavoro (quelli individuati negli allegati A e B) dovrà istituire e organizzare il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione e Ufficio centrale del Dipartimento o presso le articolazioni periferiche del Corpo, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del TUS.
Il decreto prevede (art.4) intese tra i datori di lavoro, e può essere istituito e organizzato un servizio di prevenzione e protezione comune avvalendosi del personale delle proprie strutture.
In base all’art.5 del Decreto, gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.
Possibile la rivalsa dell’Amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datore di lavoro o dei loro delegati.
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Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro

Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i decreti attuativi o complementari. D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021, D.M. 143/2021 (Durc di congruità per lavori edili), D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 (sicurezza antincendio), D.L. 172/2021 conv. L. 3/2022, Caso di studio Covid-19. Con una selezione di normativa e giurisprudenza e una pratica raccolta di documenti direttamente scaricabili.
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Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del RSPP
Compiti e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

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Aggiornato alle più recenti novità normative relative al rischio COVID-19 sui luoghi di lavoro (protocolli per attività produttive, valutazione del rischio, vaccinazione e GREEN PASS) e agli agenti chimici (D.M. 18/05/2021).