21.10.25
Il DECRETO 15 settembre 2022 del MINISTERO DELL’INTERNO posticipa a decorrere dal 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio previste dall’art. 4 ed all’Allegato II (collegato) del Decreto Controlli (ricordiamo che il Decreto Controlli, DM 1/9/2021 è uno dei tre decreti sostitutivi del DM 10 marzo 1998) .
Il Decreto Controlli è entrato in vigore il 25 settembre 2022 ed è solo il primo atto di una abrogazione progressiva del DM 10 marzo 1998 ad opera dei tre decreti di riforma (Decreto Controlli, Decreto GSA e Decreto “Minicodice” – leggi il nostro approfondimento per un quadro generale dei tre decreti).
Il DM 15 settembre modifica l’art. 6 del Decreto Controlli inserendo l’art. 1-bis che dispone la proroga delle disposizioni di cui all’art.4 e sostituisce il Prospetto 3.8 dell’Allegato II del Decreto 1/9/2022 sui «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)».
Le ragioni del rinvio riguardano le significative difficoltà riscontrate dal nuovo sistema di qualificazione della figura del manutentore, diverso dal sistema previgente nelle modalità di qualificazione e in virtù delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo.
Il Decreto Controlli all’art.4 riportava le nuove regole per la “Qualificazione dei tecnici manutentori” sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (valida su tutto il territorio nazionale) e rimandava per la specificazione all’Allegato II, ora sostituito.
[Per approfondire le nuove modalità di qualificazione, leggi il nostro approfondimento]
L’art. 2 del DM 1579/2022 apporta le modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 sui «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)».
Vediamo quali.
Il DM 15/9/2022 sostituisce
All’allegato II del Decreto Controlli è aggiunto il Prospetto 3.14 con i «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere» (si veda l’allegato B del DM 15/9/22).
Diverse le modifiche testuali all’allegato II del decreto Controlli. In particolare segnaliamo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».
“Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».
Il Decreto Controlli 1/9/2022, dunque, entra in vigore come da previsione, il 25 settembre 2022 salvo che per le disposizioni dell’art.4 che rimandano all’allegato II.