12.11.25
Facciamo il punto, a seguito dell’emanazione del Decreto Aiuti-quater alle novità introdotte sulla detrazione di imposta per il Superbonus: gli importi, i lavori sui quali ricade al detrazione, i beneficiari e le unità immobiliari interessate.
Le indicazioni sono tratte dal Dossier 2023 diffuso dalla Camera sulle ultime novità del Superbonus.
Con il Decreto Rilancio, il decreto-legge n.34 del 2020 (art.119) il Governo ha introdotto la detrazione del Superbonus pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.
L’articolo 121 permette anche di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura)
In alternativa a sconto in fattura e detrazione, il contribuente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-quater dell’articolo 121 (introdotto dall’art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)) stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.
La detrazione 110% originaria poteva essere richiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Il comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
La disciplina delle detrazioni del Superbonus è stata più volte modificata, rimodulando l’importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.
Attualmente il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
La nuova disciplina si applica a
In base alla nuova normativa la riduzione al 90 per cento della detrazione, prevista a partire dal 2023, non si applica (rimanendo ferma la detrazione al 110 per cento) in alcuni casi specifici, per:
Per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Le Persone fisiche possono avvalersi anche dell’agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati sulle medesime unità immobiliari dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023.
Per ottenere l’agevolazione occorre che:
Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sul punto si veda anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del 2020.
La detrazione 110% spetta ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, e, secondo una norma introdotta dalla legge di bilancio 2021, tutti i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in alternativa al contributo per la ricostruzione).
Sempre la legge di bilancio 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, spettano:
Non possono fruire dell’agevolazione, invece, gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali
InSic suggerisce
Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, la disciplina del Sismabonus e del Superbonus 110% (D.L. n. 34/2020). Completo di tutti gli aggiornamenti fiscali.
Il Volume tratta gli aspetti economici delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento ai benefici fi scali del Sismabonus (D.L. n. 63/2013) e del Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), e i benefici assicurativi e di riduzione dei costi da danni indiretti.
12.11.25
07.11.25