Il REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 porta con sé le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua: si fa riferimento, in particolare, alle “acque affinate” nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2023 ed in Italia è attualmente in discussione un Decreto del Presidente della Repubblica che dovrebbe attuare i suddetti obblighi europei.
Il Regolamento è stato integrato dal Regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione, dell’11 marzo 2024 il Regolamento che come abbiamo visto detta le specifiche tecniche da seguire per la valutazione dei rischi nell’ambito della gestione delle risorse idriche.
Il Regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, ma anche disposizioni sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate. Si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del regolamento.
In base al Regolamento (art.1) uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
Per “acque affinate” si intendono le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento.
Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:
Obiettivo del Regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva Acque, 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.
In base al Regolamento europeo del 2020, il gestore dell’impianto di affinamento provvede (art.4) alla verifica della conformità delle acque destinate a scopi irrigui in agricoltura:
Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell’acqua.
Inoltre, provvede al monitoraggio della qualità delle acque alle condizioni di cui all’allegato I, sezione 2 e ad ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.
Il Gestore deve anche elaborare il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua (art.5) insieme alle altre parti responsabili e dagli utilizzatori che devono essere consultati.
Il Piano di gestione deve (art.5)
All’articolo 6 si parla del Permesso che il gestore e le altre Parti responsabili devono ottenere dall’autorità competente per la produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura.
Segue la verifica della conformità da parte dell’Autorità competente (art.7) rispetto alle condizioni prima indicate e riportate nell’Allegato I attraverso
Il Regolamento prevede poi un obbligo di collaborazione sul riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera (art.8) ed un obbligo di informazione e sensibilizzazione (art.9) sulle tematiche del risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua e specifiche Informazioni al pubblico (art.10 adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua.
Inoltre (art.11), il Regolamento europeo fissa entro il 26 giugno 2026 l’obbligo di elaborare, pubblicare e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenenti le informazioni sui risultati della verifica della conformità ed ogni anno i dati contenenti le informazioni sui casi di mancata conformità.
La stessa Commissione prevede, entro il 26 giugno 2028,una rivalutazione del regolamento sulla base di specifici aspetti (si veda l’art.12).
Il Regolamento demanda poi agli Stati membri di stabilire entro il 26 giugno 2024 le norme relative alle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.