30.12.24
ANAC ha avviato le consultazioni on line per l’adozione delle Linee guida in materia di protezione da Whistleblowing: sul sito dell’Autorità nazionale è aperto alla consultazione il documento: “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne“.
In cosa consistono le Linee guida? Qual è la normativa di riferimento per il Whistleblowing?

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha redatto le Linee guida in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo sulla protezione dei whistleblower.
Il Decreto, lo ricordiamo, si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2023, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro) così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Legge sul Whistleblowing con disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità).
Precisa l’ANAC in una recente definizione fornita nel Documento: La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019” che:
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Come abbiamo visto, la normativa a tutela delle persone che segnalano tali violazioni delle normative nazionali o dell’Unione europea risale all’Unione europea che ha regolato il fenomeno con la Direttiva 2019/1937 introducendo, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. La normativa europea prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha attuato in Italia la Direttiva europea, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato a maggiore tutela del whistleblower per incentivarlo all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il Decreto sostanzialmente ha sostituito la precedente Legge 30 novembre 2017, n. 179 sulle segnalazioni di reati o irregolarità nel rapporto di lavoro pubblico o privato, apportando modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).
A proposito della Legge 231, ricordiamo che l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (legge Severino), prevede una tutela del dipendente pubblico, che segnala illeciti.