12.11.25
Il Ministero del Lavoro annuncia la costituzione presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Gruppo di lavoro tecnico “Ponteggi” con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego di ponteggi fissi previsti all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cosa prevede l’articolo del Testo Unico di Sicurezza e di cosa si occuperà il Gruppo di lavoro?

L’Articolo 131 del D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico di Sicurezza riguarda l’autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o meno.
Il fabbricante è tenuto a chiedere (comma 2) al Ministero del lavoro, l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati specifici elementi previsti all’articolo 132.
Il Ministero, attraverso il Gruppo di Lavoro provvede all’autorizzazione dei fabbricanti e a seguito di esame della documentazione tecnica, verifica la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74 (comma 3 art.131).

Il Gruppo, in base all’articolo 131 autorizza alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica (comma 4).
Secondo il Testo Unico di Sicurezza (art. 131 comma 6) chi intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione rilasciata dal ministero e istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132 (elementi costituitivi della Relazione del Gruppo di lavoro ministeriale.
La Relazione ministeriale, prevista all’art.131 del TUS deve contenere:

In base al comma 7 dell’art.131 spetta all’INAIL controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
In base al comma 5 dell’articolo 131 del TUS, l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Il Gruppo tecnico – che resta in carica per un triennio – svolge funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per i ponteggi e per la formulazione di pareri tecnici sulle opere provvisionali
Il Decreto direttoriale n.114/2023 del 28 settembre aggiorna i nomi dei Membri e indica lo svolgimento di specifiche riunioni per l’analisi delle richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
Il Gruppo di lavoro redige in ogni riunione una scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche con le relative motivazioni e le allega al verbale di riunione sottoscritto da tutti i presenti.
Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti: prevista la rappresentanza di almeno due Amministrazioni.
ponteggi.
12.11.25
07.11.25