Sulla Gazzetta europea del 16 novembre scorso sono comparsi quattro regolamenti della Commissione che modificano la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2009/81/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio sulle soglie degli appalti pubblici.
Vediamo di seguito a quali appalti ci si riferisce, le modifiche alla disciplina europea e come cambiano gli importi.
Soglie europei degli appalti: i nuovi regolamenti europei
In Gazzetta ufficiale europea sono stati pubblicati:
Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
Regolamento delegato (UE) 2023/2496 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
Regolamento delegato (UE) 2023/2497 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni
Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
Le Soglie degli appalti pubblici europei al 2024
A decorrere dal 1° gennaio 2024 i tre regolamenti prevedono per
Settore
Tipologia di appalto
Soglia attuale
Soglia nuova
Ordinari
Lavori
5.382.000 €
5.538.000 €
Ordinari
Servizi e forniture
140.000 €
143.000 €
Ordinari
Servizi e forniture
215.000 €
221.000 €
Speciali
Forniture, servizi e progettazione
431.000 €
443.000 €
Speciali
Lavori
5.382.000 €
5.538.000 €
Concessioni
Tutte le tipologie
5.382.000 €
5.538.000 €
Nuove Soglie Appalti pubblici: da quando?
In base all’articolo 15 del D.Lgs. n.36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, queste soglie sono immediatamente operative, in quanto al comma 3 dove si riportano gli importi si fa espresso riferimento alla loro rideterminazione con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come calcolare l’importo di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture?
Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.
L’articolo 15 al comma 6 prevede che la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice.
Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie base è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie base, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.