Resta al 4 maggio 2024 il termine che ha il Ministero dell’Ambiente si è dato per revisionare i criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti, in attesa di un nuovo Regolamento che sostituirà il Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale attualmente in vigore (di cui al Decreto 152/2022).
Cessazione della qualifica dei rifiuti per inerti da costruzione: proroga 2024
Con DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 in vigore dal 4 novembre 2022, il MiTe (ora MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) approva il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,
All’articolo 7 comma 1 si disponeva che il Ministero potesse revisionare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti (di cui all’articolo 2 del Decreto-Regolamento) entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (avvenuta il 4 novembre 2022).
All’articolo 8 comma 1 il Regolamento concedeva ulteriori 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, per l’adempimento dell’obbligo del Produttore di rifiuti di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione che riportasse la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione (concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del Codice Ambiente -decreto legislativo n. 152 del 2006).
I due termini avevano scadenza il 3 maggio 2023.
Per approfondire sul Regolamento Inerti da costruzione e demolizione
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Cessazione della qualifica dei rifiuti per inerti da costruzione: proroga 2023
Il Decreto Milleproroghe 2022 (DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) aveva disposto all’art.11 comma 8-undecies una prima proroga di sei mesi sia per il termine dell’articolo 7 che dell’articolo 8 del Decreto.
sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 7, per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,
sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 8, per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori;
Pertanto, il Decreto Milleproroghe 2022 aveva prorogatoal 4 maggio 2024 entrambi i termini.
Cessazione della qualifica dei rifiuti per inerti da costruzione: proroga 2024
Il Decreto Milleproroghe 2023rinvia al 4 novembre 2024 il solo adempimento del Produttore, di cui all’art.8 (la comunicazione del produttore) o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
Pertanto:
il termine per per il completamento del monitoraggio e per la valutazione di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione scatta al4 maggio 2024;
il termine per gli adempimenti del produttore scadono il 4 novembre 2024.
Cessazione della qualifica di rifiuti: verso un nuovo Regolamento
Nell’ultimo Interpello del MASE si anticipa che il Ministero dell’Ambiente sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore. Il testo è stato sottoposto a consultazione pubblica fra il 26 aprile 2023 e il 06 maggio 2023 e dovrà dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori. In particolare, il MASE anticipa che
all’articolo 7 per il “Monitoraggio” dei criteri è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero;
per l’articolo 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
DECRETO MILLEPROROGHE 2023 – Tutte le Proroghe ambientali
La normativa End of Waste per gli inerti da costruzione non è l’unica proroga ambientale previsto dal Milleproroghe 2023: all’articolo 12 il Decreto 2015/2023 prevede:
Proroga al 30 giugno 2024 il termine per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.
Proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
Proroga al 1° gennaio 2025 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.
Perimetrazione dei SIN: proroga al 2025 con il DECRETO MILLEPROROGHE 2023
Il Decreto Milleproroghe 2023 rinvia al 1° gennaio 2025 il termine per l’emanazione dei decreti che prevedano la perimetrazione.