13.11.25
La visita medica del lavoro ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore ad effettuare le attività richieste nello svolgimento della propria mansione. La visita medica del lavoro si inquadra nel più ampio contesto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dalla normativa prevenzionistica ha il duplice obiettivo di tutelare lo stato di salute e lo stato di sicurezza dei lavoratori prevenendo, sia le malattie professionali, sia gli infortuni sul lavoro.
Deve essere attivata nei casi in cui, a seguito del processo di valutazione dei rischi – nonostante le misure di prevenzione primaria intraprese – persista la condizione di esposizione al rischio professionale del lavoratore ancora in grado di determinare un danno per la salute che possa essere ulteriormente contenuto proprio a mezzo dell’accertamento medico preventivo e con il monitoraggio periodico e mirato delle condizioni di salute del lavoratore.
L’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/08, oltre a ribadire che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, chiarisce i due casi in cui è obbligatoria:
L’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08 circoscrive la sorveglianza sanitaria ad alcune specifiche tipologie di visita medica ovvero:
La visita medica preventiva è diretta a “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2, lett. a del D.Lgs. 81/08).
Nel corso della visita medica preventiva il medico competente esegue – oltre all’esame delle condizioni generali di salute del lavoratore – lo studio degli organi e degli apparati che potranno essere il “bersaglio” delle future esposizioni, ovvero quegli organi che potranno subire nocumento dall’esposizione al rischio, allo scopo di coglierne alterazioni e/o condizioni di iper-suscettibilità incompatibili con la prevista esposizione.
La visita medica periodica è finalizzata a “controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08).
In questo caso, l’oggetto del controllo medico è lo studio degli organi “bersaglio” a seguito dell’avvenuta esposizione, allo scopo di coglierne precocemente le alterazioni, per individuare gli opportuni provvedimenti preventivi.
La visita medica su richiesta del lavoratore deve essere effettuata “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Per rendere effettiva la norma, è opportuno che il datore di lavoro – in accordo con il medico competente – stabilisca una procedura aziendale per poter richiedere la visita e che ne informi i lavoratori o i loro rappresentanti.
La visita medica in occasione del cambio della mansione ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla (nuova) mansione.
È richiesta dal datore di lavoro e trova la sua giustificazione nella variazione del profilo di rischio del lavoratore.
La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro è indicata nei soli casi previsti dalla normativa, ovvero:
La visita medica preventiva in fase preassuntiva è a tutti gli effetti una visita preventiva, effettuata prima dell’assunzione.
Tale fattispecie è stata introdotta con le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09, destando non poche perplessità sotto il profilo giuridico e deontologico.
Ulteriore novità scaturita dal processo di revisione del decreto 81/2008 è l’introduzione della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
Il fine dell’accertamento è quello di verificare l’idoneità alla mansione.
Il D.Lgs. 81/08 prevede – per il solo rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi – l’obbligo per il datore di lavoro di “prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile” (art. 229, c. 7 del D.Lgs. 81/08).
La normativa chiarisce che le visite mediche di sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate:
L’articolo 41, comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede che le visite mediche debbano essere svolte a cura e a spese del datore di lavoro. Sono incluse anche le indagini diagnostiche previste dal medico competente. Inoltre i controlli sanitari devono essere organizzati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori.
Tra gli “oneri” a carico del datore di lavoro sono compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari; pertanto “il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro” (Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016).
Sì, il lavoratore dipendente può richiedere al datore di lavoro di effettuare una visita medica straordinaria qualora ritenga che una determinata attività possa comportare rischi per la sua salute.
Il medico competente valuterà poi, se la richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
ll D.Lgs. 81/08 all’art. 229, comma 7 – nel caso di rischio esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi – stabilisce che il datore di lavoro deve “prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito un’esposizione simile”.
No, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare la visita medica prevista dalla sorveglianza sanitaria che ha l’obiettivo di valutare l’idoneità alla mansione specifica. In caso di rifiuto, il datore di lavoro potrà prendere provvedimenti disciplinari.
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