17.11.25
All’interno del Decreto COESIONE 2024, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95) troviamo una modifica importante alle regole per la verifica della congruità in edilizia.
Queste regole sono fissate nel ed erano state modificate dal Decreto PNRR-bis -nello stesso articolo dove si introduceva la Patente a crediti per le imprese edili – (art.29 del DL 19/24 convertito co L. n.56/2024).
In base alle correzioni apportate al DL 19/2024 (PNRR-bis) dal Decreto COESIONE convertito in Legge 95/24,
il nuovo articolo 29 del Decreto PNRR-bis convertito prevede ora che
Al comma 12 dell’art. 29 del DL PNRR-bis (come modificato dall’art.28 del DL COESIONE) si aggiunge che negli appalti privati che abbiano valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il Direttore dei lavori, ove nominato (o il committente stesso se manca la nomina) dovrà acquisire l’attestazione di congruità prima che il committente proceda al versamento del saldo finale.
Se manca un esito positivo di tale verifica di congruità o se manca una regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria si rischia una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.
Prima della conversione in Legge 95/2024, il Decreto Coesione 2024 faceva due riferimenti ora omessi
Questi due limiti non compaiono nel testo finale dell’art. 29 del Decreto PNRR-bis attualmente vigente a seguito della conversione del Decreto Coesione 2024.
Nella tabella che segue mettiamo a confronto i testi dei comma 10-12 dell’art.29 del DL 19/2024 (PNRR-bis) prima e dopo la correzione apportata dal Decreto COESIONE (art.28 del DL 60/2024). Nella terza colonna il testo definitivo approvato a seguito della Legge di conversione n.95/24.
| Comma 10-12 dell’art.29 DL 19/2024 (PNRR-bis) originario | Comma 10-12 dell’art.29 del DL 19/2024 (PNRR-bis) come modificato dal Decreto Coesione (in vigore dall’8 maggio 2024) | Comma 10-12 dell’art.29 del DL 19/2024 (PNRR-bis) come modificato dal Decreto Coesione convertito con Legge 95/24 |
|---|---|---|
| 10 . Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. 12. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. 12. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. | 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ». |
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera serve a contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia facendo emergere il dato reale della manodopera presente nei singoli cantieri edili.
Tale presenza deve essere proporzionata all’incarico affidato all’impresa e quindi ai lavori edili che dovranno essere realizzati ma ha anche l’obiettivo di smascherare quelle imprese che svolgono, di fatto, attività edile o prevalentemente edile, ma applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, creando così un danno alla regolare concorrenza tra le imprese.
La verifica di congruità si applica ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile dopo il 1° novembre 2021 (esclusi dunque tutti i lavori e cantieri denunciati prima) e riguarda
L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile:
Per approfondire sull’argomento suggeriamo “l’approfondimento di CNCE sulla congruità della manodopera in edilizia“.