Con DECRETO 21 marzo 2024, n. 74 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha deciso di regolare l’inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile.
Per farlo apporta modifica al D.Lgs. n.152/2006, il Codice Ambiente, nell’Allegato che elenca le biomasse “combustibili” derivato da materiali derivati da processi produttivi riconducibili a sottoprodotti.
I prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale di cui parla il Decreto sono quelli ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano.
I processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del Codice e dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016.
Il Regolamento li inserisce tra le biomasse combustibili attraverso una modifica dell’allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del Codice Ambiente che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo. Il Codice Ambiente, infatti, prevede che l’utilizzo come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo sia subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta.
Per la definizione delle caratteristiche merceologiche e delle condizioni idonee ad assicurare che l’utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie, uno dei riferimenti è la UNI/TS 11163:2018 “Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico».
La UNI ha permesso di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l’altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici. Ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123/2016, finalizzato all’inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili.
Secondo il MASE, vista l’uniformità dei materiali, la UNI/TS 11163:2018 può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, seppur aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all’ossidazione 110° C».