Cosa sono le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e la normativa di riferimento

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono aree geografiche individuate per favorire lo sviluppo economico e logistico in specifiche regioni, spesso situate in prossimità di porti o zone industriali.
I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con 
DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.
Pubblichiamo a seguire l’articolo, a firma dell’ingegner Giacalone, pubblicato sul numero di giugno 2024 della 
rivista Antincendiodove l’autore spiega come le ZLS e rientrino nel campo di applicazione del DPR 151/2011, il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Cosa sono le Zone Logistiche Semplificate

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) costituiscono delle aree geografiche in cui sono previsti incentivi, agevolazioni e condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire l’insediamento e lo sviluppo di attività economiche, industriali, produttive e logistiche, che possono anche rientrare nel campo di applicazione del D.P.R. n.151/2011.

Le Zone Logistiche Semplificate ed il DPCM 40/2024

In Italia le ZLS sono istituite, secondo i criteri individuati dalla normativa europea, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n.40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024,  che definisce:

  • le modalità per l’istituzione della ZLS,
  • la loro durata,
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area,
  • le misure di organizzazione e di funzionamento
  • le misure di semplificazione applicabili.

Nelle ZLS possono essere istituite zone franche doganali.

Attività produttive nell’area ZLS: il ruolo della Conferenza Semplificata

Le opere per la realizzazione di attività produttive nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sono soggette ad autorizzazione unica. Eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta per la localizzazione e l’approvazione del progetto delle opere, anche per gli aspetti della prevenzione degli incendi, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni, sono adottati mediante Conferenza semplificata, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i termini previsti sono ridotti della metà.

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