12.11.25
In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2025, la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 in vigore dal 1° gennaio 2025 che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027
Il saldo netto da finanziare si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.
La Legge di Bilancio 2025 costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, e si compone di 21 articoli e VI articoli. L’articolo 1 contiene le principali misure, mentre i restanti articoli riguardano lo stato di previsione dei singoli ministeri.
Il governo ha previsto quattro principali misure:
Fra i principali definanziamenti segnaliamo
Per quanto attiene agli interventi,
il Governo ha delineato numerose misure:
Per quanto riguarda le disposizioni in materia ambientale segnaliamo, in particolare:
| Articolo 1, commi 664-665 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale) | I commi 664-665 prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Il comma 665 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine (contemplato dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero. |
| Articolo 1, commi 48-49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) | Il comma 49¸come modificato dalla Camera, novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali. La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel suddetto punto n. 127-sexiesdecies), attesa l’abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006. |
Leggi il nostro approfondimento sulle anticipazioni in materia di gestione delle macerie:
Per quanto riguarda le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 in materia di edilizia, infrastrutture e costruzioni, segnaliamo:
| Articolo 1, commi 54-56 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) | Introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023. |
| Articolo 1, commi 401-403 (Piano Casa Italia) | Il comma 401 estende anche all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Il comma 402 prevede l’adozione di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano casa Italia”, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Il comma 403, introdotto durante l’esame alla Camera, autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030. |
| Articolo 1, comma 804 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) | L’articolo 1, comma 804, dispone la riduzione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La norma in esame riduce l’autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata. |
| Articolo 1, commi 877-878 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture – edilizia sanitaria) | I commi 877-878 dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico – come previsto a normativa vigente – pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Il programma vigente è quantificato per un importo di 33,787 miliardi di euro. Le norme mantengono fermo l’attuale limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e per il successivo trasferimento delle risorse. La ripartizione di detto incremento è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania. La disposizione di cui al comma 877 incrementa pertanto di 126,6 milioni di euro annui, per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2036, il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico previsto a normativa vigente. |
12.11.25
07.11.25