L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 il nuovo regolamento Anac sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 209/2024
L’iniziativa fa seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 all’Allegato II.4 del Codice degli Appalti, che ridefiniscono i requisiti necessari per l’ottenimento della qualificazione nell’affidamento di lavori, servizi e forniture. ANAC ha elaborato un documento intitolato “I nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 209/2024 per il sistema di qualificazione”, nel quale vengono anticipate le soluzioni proposte per alcuni aspetti dei nuovi criteri, soggetti a diverse interpretazioni.
Il Regolamento, che entrerà in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, identifica i casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.
Ma qual è il potere sanzionatorio dell’Autorità?
Autorità anticorruzione e sanzioni
Il potere sanzionatorio dell’Autorità è finalizzato all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata.
inoltre, l’Autorità può comminare sanzioni per le gravi violazioni, di tipo
- pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro)
- accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta).
Inoltre l’Autorità può
- attribuire in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice);
- irrogare sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.
I dati su stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate
Dall’ultimo report ANAC risulta che sono 4.684 le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate in Italia al 1° gennaio 2025. In particolare:
- il 60,1% delle amministrazioni sono qualificate sia per i settori forniture e lavori,
- il 29,2% per sole forniture,
- il 10,7% per il solo settore dei lavori.
È utile ricordare che il sistema di qualificazione è in vigore dal 1° luglio 2023.
In seguito ai cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 209/2024 “Correttivo al Codice degli Appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2024 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2025, i livelli di qualificazione per il settore di qualificazione “Lavori” (L) e “Servizi e Forniture” (SF) sono:
- L(SF)3: punteggio pari o superiore a 30 punti e inferiore a 40 punti. Questo è il livello minimo di qualificazione;
- L(SF)2: punteggio pari o superiore a 40 punti e inferiore a 50 punti. Questo è il livello intermedio di qualificazione;
- L(SF)1: punteggio superiore a 50 punti. Questo è il livello più alto di qualificazione che consente alla stazione appaltante o centrale di committenza di svolgere autonomamente appalti aventi ad oggetto lavori (L) o servizi e forniture (SF) di qualsiasi importo.
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