Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un interpello presentato da Confindustria in merito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai rifiuti, con particolare richiesta di chiarimento riferita al criterio 6.1.4 “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”.
I tre quesiti chiave sui CAM rifiuti
La richiesta di chiarimenti al MASE è articolata in tre quesiti principali, che vengono riportati di seguito:
- Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
- Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
- Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
Il quadro normativo di riferimento
La risposta del MASE si fonda sui seguenti riferimenti legislativi:
Le risposte del MASE ai quesiti proposti
Riferimento al prodotto finito
In riferimento al primo quesito, il Ministero conferma che, per quanto riguarda il criterio “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.
Certificazioni obbligatorie
Per rispondere al secondo quesito, il MASE specifica che:
- Per sacchi e sacchetti usa e getta in plastica, il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita), con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato.
- Per le borse in plastica riutilizzabili, si richiede una certificazione ai sensi del medesimo Regolamento, oppure documentazione che dimostri l’ottenimento del logo “Made Green in Italy”.
- Per sacchi e sacchetti in carta, il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; sono valide certificazioni di prodotto FSC® Riciclato, FSC® Misto, PEFC™ Recycled, o equivalenti.
Solo per i sacchi e sacchetti in carta è possibile anche: “una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati”.
La presentazione della documentazione tecnica non è ritenuta sufficiente a dimostrare la conformità al criterio.
Certificazioni riferite solo al prodotto finito
In riferimento al quesito numero 3, il Ministero chiarisce che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione devono riguardare esclusivamente il prodotto finito. Non è quindi possibile dedurre la conformità dalle certificazioni dei materiali o semilavorati utilizzati nella loro fabbricazione.
Dove consultare l’interpello e le indicazioni del MASE
L’interpello e la risposta ufficiale del Ministero sono disponibili nella sezione “Informazioni ambientali” del sito istituzionale del MASE, al seguente link:
👉 https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare
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