21.10.24
Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono aree geografiche individuate per favorire lo sviluppo economico e logistico in specifiche regioni, spesso situate in prossimità di porti o zone industriali.
I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.
Pubblichiamo a seguire l’articolo, a firma dell’ingegner Giacalone, pubblicato sul numero di giugno 2024 della rivista Antincendio, dove l’autore spiega come le ZLS e rientrino nel campo di applicazione del DPR 151/2011, il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) costituiscono delle aree geografiche in cui sono previsti incentivi, agevolazioni e condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire l’insediamento e lo sviluppo di attività economiche, industriali, produttive e logistiche, che possono anche rientrare nel campo di applicazione del D.P.R. n.151/2011.
In Italia le ZLS sono istituite, secondo i criteri individuati dalla normativa europea, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n.40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024, che definisce:
Nelle ZLS possono essere istituite zone franche doganali.
Le opere per la realizzazione di attività produttive nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sono soggette ad autorizzazione unica. Eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta per la localizzazione e l’approvazione del progetto delle opere, anche per gli aspetti della prevenzione degli incendi, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni, sono adottati mediante Conferenza semplificata, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i termini previsti sono ridotti della metà.

21.10.24
08.07.24