07.10.25
Con Circolare n.3 del 13 aprile 2022 il Comitato Gestori indica la procedura da seguire nei casi in cui le imprese iscritte all’Albo siano allesse all’Amministrazione giudiziaria o sotto Controllo giudiziario (art. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011).
Questa ammissione alle procedure di prevenzione giudiziarie può intervenire prima dell’avvio del procedimento disciplinare interno dell’Albo Gestori, oppure subito dopo, quando il Comitato ha già proceduto con la Cancellazione dell’Impresa dall’Albo. Cosa devono fare le Sezioni regionali/provinciali in questi casi e cosa succede all’impresa al termine (positivo o negativo) della propria vicenda giudiziaria?
Il Comitato ricorda che in caso di comunicazione o informazione interdittiva antimafia a carico dell’impresa iscritta all’Albo, si avvia un procedimento disciplinare per carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f) del D.M. 120/2014 (ovvero l’esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione per effetto delle misure di prevenzione giudiziarie).
Nel frattempo, il requisito potrebbe essere recuperato durante lo svolgersi del procedimento oppure no, e il procedimento disciplinare del Comitato potrebbe portare alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.
Cosa succede se l’impresa sia ammessa alle misure di prevenzione giudiziaria prima o dopo rispetto alla chiusura del procedimento cautelare avviato dalla Sezione?
Invece, in pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse, con le conseguenze descritte al punto 1: archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.
07.10.25
22.07.25