La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Così recita una sentenza del Cons. Stato, Sez. II, n. 2248 del 06.04.2020
Il commento è a cura di S.Casarrubia, Avvocato, Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA, su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.9/2020.
Impianto di smaltimento di pneumatici: i problemi legati alla sua trasformazione in Consiglio di Stato n.2248/2020
Si impugna il parere negativo di Via relativo alla
trasformazione di un impianto di smaltimento di pneumatici usati in impianto per la termovalorizzazione del cd.
car fluff, ciò a seguito di un periodo di sperimentazione del trattamento di tale prodotto derivante dalla rottamazione e frantumazione dei veicoli.
Il parere veniva espresso in modo negativo
“alla luce dell’evidente criticità ambientale del sito oggetto di intervento (l’area industriale è in prossimità ad insediamenti abitativi)”. Ora,
il giudizio di compatibilità ambientale è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale
non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata
una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati.
Le valutazioni di compatibilità ambientale vanno di là della specifica localizzazione dell’area – Consiglio di Stato n.2248/2020
Nel caso di specie, dunque, sebbene l’area dove doveva sorgere l’impianto fosse posta al di fuori del centro abitato e avesse una destinazione produttiva, per il Collegio tali argomentazioni risultano irrilevanti rispetto alle complessive valutazioni di compatibilità ambientale. Infatti, una valutazione in termini di costi – benefici derivanti da un impianto industriale e dei suoi possibili effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini vanno al di là della specifica localizzazione dell’area, ai fini urbanistici, dovendo essere considerata la vicinanza delle abitazioni con riferimento all’effetto complessivo delle emissioni inquinanti sull’ambiente circostante.