Il decreto entra in vigore dal 7/11/2021 e contiene 53 articoli e 1 allegato (che riporta le risorse dei Piani Integrati (M5C2 – Investimento 2.2) per le città metropolitane: progetti di riqualificazione edilizia).
Trattandosi di un decreto-legge, le modifiche sono immediatamente operative, ma aspettano la conferma con la pubblicazione della legge di conversione.
Vediamo di seguito la struttura del provvedimento con gli argomenti trattati e le principali novità in materia ambientale, in attuazione del PNRR (vedi qui il nostro approfondimento).
Titolo I – Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 (relativamente a Turismo, Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Procedure di spesa, Zone economiche speciali, Università e ricerca
Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR con misure su Ambiente (artt.16-19),Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale (Artt.20-23), e ancora Scuole innovative, Servizi digitali, Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.
Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
Titolo V – Abrogazioni e disposizioni finali.
DL 152/2021 attuativo del PNRR: le modifiche in materia ambientale
Le modifiche che toccano da vicino il mondo della tutela ambientale sono contenute agli artt. 16-19.
Nel DL compaiono modifiche al Testo unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) e nuove previsioni.
Art. 16:risorse idriche (modifica art.154 del D.Lgs. n.152/2006)
Art.18: riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art.18 D.L. 152/21– modifica art.13 e 15 del D.Lgs. n.152/2006).
Risorse idriche e tariffe: le modifiche al D.Lgs. n.152/2006
L’art. 16 del Decreto attuativo del PNRR modifica l’art. 154 del Codice Ambiente (tariffa del servizio idrico integrato)
al comma 3 inserisce il principio di «chi inquina paga» tra i principi che guidano i decreti che fissano i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica.
Aggiunge un comma «3-bis» il quale richiede che i decreti sopra citati dettino criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.
Procedimento di Valutazione ambientale strategica: le ultime modifiche al Codice Ambiente
L’art. 18 del Decreto attuativo del PNRR modifica l’art. 13 (Redazione del rapporto ambientale), art.14 (Consultazione) e l’art.15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti) del Codice Ambiente.
In particolare,
si riducono da 90 a 45 i giorni entro cui deve chiudersi la consultazione pubblica (modifica all’art.13 del Codice Ambiente);
si riducono da 60 a 45 i giorni (dalla pubblicazione dell’avviso di consultazione) entro i quali si può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni (modifica all’art.14 del Codice Ambiente);
si riducono da 90 a 45 giorni il tempo per l’autorità competente a acquisire la documentazione, valutarla ed esprimere un parere motivato.
[Vedi tutte le modifiche al nostro approfondimento sulla VAS e sul procedimento di VAS]
Per approfondire sul Testo Unico Ambiente e la sua evoluzione
Istituto Informa organizza il corso: “Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi“
Roma, 10 – 11 – 12 novembre 2021
Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
Il corso chiarisce gli aspetti più controversi della materia consentendo agli operatori di meglio procedere all’applicazione della nuova disciplina ambientale
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