07.10.25
In vigore dall’11 maggio il DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA che costituisce Regolamento per quegli interventi per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente (il Ministero) ai sensi del Titolo V, Parte quarta del Testo Unico Ambiente (art. 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Il Regolamento, all’Allegato 1, definisce anche i criteri e le procedure per effettuare tale valutazione, laddove prevista. Per tutti gli aspetti non trattati dal Decreto, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del Testo Unico Ambiente e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
Il Regolamento che ha 12 articoli, indica il suo campo di applicazione all’art.3 e prevede all’articolo 11 che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il Regolamento è diviso in due parti:
Quali interventi sono regolati dal DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45?
Il regolamento riguarda
Il Regolamento esclude dalla sua applicazione
In base all’art.4 del Regolamento, gli interventi e le opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, sono “Attività libere” e vi rientrano:
Le attività “libere” richiedono l’applicazione di tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area previste dal TUS, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Quali Interventi e opere possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata?
In base all’articolo 5 richiedono relazione tecnica asseverata, le seguenti categorie di interventi:
La relazione tecnica asseverata va trasmessa all’Autorità procedente, alla provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate. Anche qui in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Quanto agli Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, l’articolo 6 prevede che il proponente ne dia comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori, all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l’Agenzia dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l’avvio con prescrizioni
In base all’articolo 7 possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale.
Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell’area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità:
a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242 del medesimo decreto legislativo;
b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l’area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;
c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell’esecuzione degli interventi e delle opere;
d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del TUA, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
Qualora dall’applicazione delle procedure di indagine emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del TUA vanno conseguentemente aggiornate.
Infine, per gli Interventi soggetti a valutazione delle interferenze (art.8), il Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del TUA e le relative modalità di controllo. Nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
L’Art. 9 dettaglia la Procedure per la valutazione delle interferenze e la trasmissione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che a sua volta la trasmette al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), all’Istituto superiore di sanità (ISS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
Invece, il Regolamento definisce (Art. 10) i criteri per la valutazione delle interferenze in base a
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