Con regolamento 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 viene apportata modifica al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in particolare viene sostituito completamente l’allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale.
La modifica si è resa necessaria per inserirvi i numerosi miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS. La modifica è operativa a 20 giorni dalla pubblicazione del Regolamento in Gazzetta (vedi sotto nei riferimenti normativi).
Dichiarazione ambientale e obblighi per le aziende
Spiega la Commissione che le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale
una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell’articolo 7, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere
convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell’ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all’articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una
dichiarazione ambientale convalidata nell’ambito della domanda di registrazione.
Scadenze per la convalida della dichiarazione ambientale
Si specifica
nell’art. 2 del regolamento 2018/2026 che, se
la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata viene effettuata (coerentemente col regolamento (CE) n. 1221/2009) dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2026,
ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l’organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento.
Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata viene trasmessa a un organismo competente
dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2018/2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con l’organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento 2018/2026.
Il Regolamento EMAS
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 ha istituito
un sistema di ecogestione e audit (EMAS). EMAS è inteso a promuovere il
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo
gli allegati da I a IV del regolamento definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018
che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(GU L 325 del 20.12.2018)