In questo articolo spieghiamo cosa si intende per “siti orfani”, quali sono gli interventi per la bonifica dei siti orfani, a chi spettano i finanziamenti, come vengono ripartite le risorse, il loro monitoraggio ed i relativi adempimenti documentali. In testa, le ultime novità normative sui finanziamenti degli interventi previsti, anche alla luce del PNRR.
Sull’argomento segnaliamo:
Con DECRETO 4 agosto 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA approva il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR (in attuazione dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021). Il decreto è sulla Gazzetta n.239 del 12-10-2022.
Il Decreto
Per “Soggetto attuatore” si intende (art.2 del DM 4/8/22) il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento o del progetto finanziato dal PNRR: per le finalità del Decreto 4/8/22 i soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome i cui siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in funzione dell’attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, e sono individuati all’allegato 2, tra quelli di cui al decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021.
In base all’art.8, i soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi, i seguenti requisiti:
Il Decreto prevede che i soggetti attuatori con uno o più accordi sottoscritti tra il Ministero della transizione ecologica e gli eventuali soggetti attuatori esterni, disciplinino le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli interventi da realizzare, rispetto all’elenco dei siti orfani.
L’articolo 7 dettaglia il contenuto di tali accordi ed all’art. 9 le eventuali modifiche apprestabili.
Al punto 3 dell’art.7 si specifiche che nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi devono contenere la puntuale descrizione delle attività delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute.
I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list (di cui al decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022).
Gli interventi sono stati concertati in modo da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l’occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano.
In particolare, la tipologia di interventi previsti sono:
Le matrici ambientali oggetto degli interventi sono suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito: obiettivo, la rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.
La misura M2C4 – Investimento 3.4 riguarda la Bonifica del «suolo dei siti orfani» che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano di azione per la riqualificazione ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
In base all’art.5 del Decreto 4/8/22 il raggiungimento gli interventi elencati all’allegato 2 sono funzionali al conseguimento del target EU M2C4-25 «Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani».
Il target EU M2C4-25 è raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi finanziati (indicati all’allegato 2) sia stata riqualificata.
Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo interessate dagli interventi finanziati per ciascuna regione o provincia autonoma.
In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, compresa la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi (art.12).
Dalla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, il decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, che ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e la check-list di verifica.
Gli interventi da realizzare con le risorse comunitarie per la riqualificazione dei siti orfani, saranno inclusi nel Piano d’azione (articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 -“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”).
All’interno del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, (qui il testo in GU) attuativo del PNRR, tra le diverse modifiche in materia ambientale e al Codice Ambiente, spicca anche la bonifica dei siti orfani.
L’Art. 17 del Decreto attuativo del PNRR richiede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (in vigore dall’8 novembre 2021) un apposito “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani” al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
I criteri di assegnazione sono quelli fissati nella Finanziaria 2019. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.
Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (in GU n.24 del 30 gennaio 2021) in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione.
I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvederà, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.
In base all’art. 4 del Decreto si attribuisce:
Il decreto e la sua ripartizione non si applica (art.3):
a) alle procedure e agli interventi di cui all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;
b) alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
In base all’art. 6 le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Decreto. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La relazione viene trasmessa al Ministero dell’ambiente a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari. Negli accordi va riportato, ove previsto per l’intervento, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
I controlli sulle attivita’ e sugli interventi oggetto del decreto sono effettuati ai sensi dell’art. 248 del Codice Ambiente. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 253 (oneri reali e privilegi speciali) del Codice.
I finanziamenti concessi sono revocati (art.7) nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati, il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Le modalità di revoca sono riportate nell’ambito degli accordi (di cui all’art.6).
VOLUME Epc Editore: La bonifica dell’amianto. Guida per la qualificazione delle imprese
Cavariani Fulvio, Di Francesco Marco, Angelini Alessia
Edizione: settembre 2020
Gli aspetti normativi, procedurali e metodologici necessari ad un’azienda per effettuare attività di rimozione dei materiali contenenti amianto.