07.11.25
In questa pagina riportiamo tutta la modulistica di riferimento in materia di bonifiche dei SIN (Siti di interesse nazionale).
Nel 2023 gli interventi di aggiornamento della modulistica ambientale in materia di bonifiche di siti contaminati ha riguardato i Documenti di valutazione Interferenze, aggiornando la documentazione del 2021 come previsto dall’art. 9 comma 6, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, il Regolamento per quegli interventi per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della valutazione preventiva.
La Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI) ha emanato, in sostituzione dei decreti direttoriali n. 46/2021 e 113/2021
Nel 2021 le modifiche alla modulistica nazionale ambientale hanno riguardato il Documento di Analisi di rischio si sito specifica e Istanze il progetto operativo di bonifica.
Con decreto direttoriale 22 dicembre 2021, n. 269 la modulistica della ex Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA), approvata , per le istanze di avvio del procedimento di approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale.
La modulistica individua i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti
Il decreto 22 dicembre 2021, n. 269, è stato adottato in attuazione dell’articolo 252, comma 9-quater, del Codice Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E’ lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.
Maggiori informazioni sull’Analisi e sui metodi alla sua base sul sito dell’ISPRA:
Con decreto direttoriale 18 agosto 2021, n. 137, arriva il modello delle istanze per l’avvio del procedimento di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252, comma 9-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La modulistica individua i contenuti minimi da fornire
Il decreto 18 agosto 2021, n. 137, è stato adottato in attuazione dell’articolo 252, comma 9-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sostituisce il decreto 19 maggio 2021, n. 72.
Con Decreto Prot.114 del 20/07/2021 in sostituzione del Decreto Direttoriale n. 130 del 14 ottobre 2020 ha individuato:
• i contenuti minimi delle istanze per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, (individuati all’articolo 242, comma 3, e all’articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)• i criteri per la corretta, omogenea ed esaustiva formulazione delle istanze (così da favorire l’iter burocratico per l’accelerazione nella conclusione dei procedimenti).
La modulistica approvata con il decreto verrà aggiornata periodicamente, alla luce dell’esperienza maturata in fase di applicazione.
• in allegato 1: il formato della istanza per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale (di cui all’articolo 242, comma 3, e all’articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
• in allegato 2: il contenuto minimo del Piano di caratterizzazione.
Sempre nel 2021 il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero della transizione ecologica.
I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato alcune modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39.
La competenza amministrativa sui siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni. (Fonte ISPRA).
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