Entro il 18 ottobre 2023, (ovvero,180 giorni a partire dal 21 aprile 2023, data di entrata in vigore del Decreto PNRR-3 verrà emanato l’atteso Decreto-Regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo, in attuazione delle più recenti direttive UE e in abrogazione dell’attuale normativa sulle terre e rocce da scavo che rimanda al DPR 120/2017.
Lo riporta l’art.48 del Decreto PNRR3, il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 -in G.U. 21/04/2023, n.94. Il Decreto PNRR3, lo ricordiamo, contiene disposizioni urgenti di attuazione del PNRR e del PNC, fra le quali le misure in materia di tutela ambientale ed energia e quelle per l’edilizia e appalti.
Cosa prevedrà il decreto nello specifico? Quali sono le finalità? Infine, i riferimenti alla normativa ambientale di riferimento per le terre e rocce da scavo.
Nell’attesa del Decreto, il MASE ha cominciato a fornire delle anticipazioni sul contenuto del Decreto.
Il Decreto nel suo Schema di Regolamento è in consultazione, a partire dal 21 settembre: dovrà
La Pagina della consultazione pubblica sul Regolamento contiene la scheda di consultazione e la documentazione a corredo, per consentire a chiunque volesse partecipare di trasmettere eventuali osservazioni allo Schema di Regolamento.
La consultazione si concluderà entro 10 giorni a partire dal 22 settembre, e potranno essere inviate proposte di integrazione e modifica del testo, utilizzando l’apposita scheda predisposta.
L’ Art. 48 del Decreto PNRR-3 all’art.48 annuncia l’atteso Decreto-Regolamento con la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.
Il Decreto attua principi e disposizioni della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE) e disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci.

L’obiettivo dell’atteso Decreto, è razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, anche ai fini della piena attuazione del PNRR, in particolare per realizzare impianti, opere e infrastrutture, ma anche impianti necessari a garantire la sicurezza energetica.
In particolare, riguarderà
L’articolo del Codice Ambiente indica i casi nei quali non si applica la parte quarta del Codice: in particolare (lettera c) quelle disposizioni non si applicano in caso di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana
La normativa di riferimento per le Terre e rocce da scavo rimanda al Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 per la parte di gestione dei materiali).
In seguito, è stato emanato il DPR 120/2017 in vigore dal 22 agosto 2017, il Regolamento nazionale delle Terre e rocce da scavo, che ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, abrogando i provvedimenti precedenti.
Per approfondire sulla normativa applicabile
Terre e rocce da scavo, manuale operativo
Paternò Luigi Maurizio
Libro
Edizione: aprile 2013
Pagine: 160
Formato: 170×240 mm