17.11.25
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con Nota 9326 del 9 dicembre 2024 torna ancora sulla Patente a crediti chiarendo alcuni aspetti legati ai controlli e alle sanzioni all’indomani della sua introduzione nell’art.27 del TUS attraverso il Decreto PNRR-bis (DL 19/24).
Vediamo i principali chiarimenti dell’Ispettorato nella Nota interpretativa.
La Nota 9326 del 9 dicembre 2024 arriva dopo le precisazioni arrivate con Circolare 4/2024 e si concentra sugli aspetti di controllo e verifica della patente e sanzionatori.
In particolare, l’Ispettorato analizza gli articoli 27 e 90 del TUS: i due articoli sono stati modificati dal Decreto PNRR-bis che ha istituito formalmente il meccanismo della Patente a Crediti per i cantieri edili all’interno dl Decreto 81/2008.
I chiarimenti riguardano:
Vediamo di seguito il testo degli articoli oggetto di analisi e riportiamo di seguito il contesto ed in grigio, il commento dell’INL sulle singole disposizioni.
Testo unico di Salute e sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. n.81/2008 – versione INL (aggiornata a settembre 2024).
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti66
-omissis-
Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
-omissis-
9 – Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).
Il primo chiarimento dell’Ispettorato nella Nota 9326 del 9 dicembre 2024 riguarda il comma 10 dell’art.27 del Testo Unico di Sicurezza che pone il divieto ad imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Lo stesso comma 10 permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.
Spiega INL che questa ipotesi si applica nei casi in cui un soggetto che sia già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da portare il computo dei punti sotto la soglia limite dei 15.
Occorre però verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare vista l’assenza del titolo abilitante.
Un ulteriore chiarimento nella Nota 9326 del 9 dicembre 2024 tocca il comma 11 dell’articolo 27 del Testo unico di Sicurezza. Il comma introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
INL chiarisce che:
Nella Nota Nota 9326 del 9 dicembre 2024 l’Ispettorato Lavoro si analizza anche il comma 11 dell’articolo 27 del TUS che prevede l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
L’INL ricorda che l’esclusione va notificata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del provvedimento interdittivo.
Inoltre, tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
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