Con DECRETO 20 marzo 2024 il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO differisce il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica al 31 marzo 2025.
Scadeva infatti il 31 marzo 2024 il termine inizialmente fissato dal DECRETO 15 marzo 2023 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO per gli interventi autorizzati con decreti MIUR 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 – piani 2018-2021..
Adeguamento antisismico: il termine di conclusione lavori
Il termine di conclusione lavori era stato originariamente individuato dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Decreto 23 dicembre 2015, n. 943, 30 gennaio 2017, n. 43 (successivamente modificato con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677),
Decreto 29 dicembre 2017, n. 1048 (successivamente prorogato con direttore generale 30 luglio 2021, n. 218) e
Decreto 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847
Decreto 13 marzo 2020, n. 179.
La proroga all’adeguamento antisismico per gli interventi delle Annualità I, II e 2018-2021
La proroga prevista dal DECRETO 15 marzo 2023 spostava (art.1) il termine ultimo di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica
al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 – Annualità I;
al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 – Annualità II;
al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 – piani 2018-2021.
Adeguamento sismico degli edifici scolastici: la normativa di riferimento
I decreti citati prevedevano le risorse per gli interventi di adeguamento antisismico per le scuole:
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, approvava gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, così come individuati dalle singole regioni (Annualità I);
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, autorizzava ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, ha individuato gli enti locali beneficiari e definito le modalità di rendicontazione e monitoraggio;
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392 finanzia interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, approvava i piani regionali relativi all’Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, approva i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68.
I principali interventi di adeguamento sismico sono stati approvati con:
legge 27 dicembre 2002, n. 289(legge finanziaria 2003)
il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all’art. 32-bis che ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per gli anni 2004 e 2005;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008)», l’art. 2, comma 276 ch, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;
la legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010)» l’art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l’art. 11, comma 4-sexies, con il quale è stato disposto che, a partire dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.