Con decreto 1 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta del 22 luglio) il Ministero delle Finanze approva lo Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali, la ex “Cassa conguaglio per il settore elettrico” trasformata in ente pubblico economico dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) alla quale succede in tutti compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti.
Lo Statuto è contenuto nell’allegato al DM 1 giugno 2016 la definisce
ente pubblico economico operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con sede in Roma e sotto patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (vedi articolo 1 dell’Allegato).
La Cassa svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell’Autorità nell’ambito delle attività funzionali agli interessi generali da essa curati,
a favore degli operatori nei settori dell’energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell’ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico (Art.1.5).
In particolare svolge:
a. attività di
accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;
b. attività di
esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;
c.
attività istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;
d. attività di
erogazione di somme dovute a vario titolo;
e. ulteriori attività rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall’Autorità alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell’Autorità stessa.
Agli
articoli 2 e 3 vengono regolati
gli organi che fanno parte della Cassa, ovvero il Presidente (punto 3 dell’Allegato). il Comitato di gestione (art.4) e il Collegio dei revisori (Art.5). All’Art.6 si fissano
le incompatibilità (i componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del settore idrico ed ambientale, avere nelle medesime imprese interessi diretti od indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi)
I successivi articoli riguardano
le funzioni di indirizzo e vigilanza (nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti – Art.7)), il Patrimonio della Cassa (
dotazione iniziale di 100 milioni di euro – Art.8) ed obbligo di bilancio annuale (redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice civile e deliberato, su proposta del Direttore generale, dal Comitato di gestione – Art. 9).
Riferimenti normativi:
DECRETO 1 giugno 2016 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
(GU n.170 del 22-7-2016)