Certificazione Parità di genere: il DL Enti Pubblici 2023 conferma la modifica al nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023)

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (il nuovo Codice “Appalti”) varato dal Governo Meloni come D.Lgs. n.36/2023 contiene un riferimento specifico alla promozione della parità di genere nell‘articolo 108 che definisce i “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”.
Il decreto è stato però subito oggetto di correzione al comma 7 dell’articolo 108 da parte del DL ENTI PUBBLICI 2023, (il Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87) che, all’articolo 6 comma 2 bis ha eliminato il riferimento all’obbligo di verifica dell’attendibilità dell’autocertificazione con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante.

  • Cosa prevedeva la normativa introdotta dal Governo Meloni e cosa è cambiato col primo correttivo?

DL Enti pubblici e Certificazione della Parità di genere: modifica al Codice Appalti con D.L. n.51/2023 (convertito)

L’articolo 6 del DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51 elimina il riferimento all’obbligo di verifica dell’attendibilità dell’autocertificazione con qualsiasi mezzo. Pertanto, il riferimento nel nuovo Codice Appalti, aggiornato è il seguente.

Art. 108 comma 7 – post modifica del DL 57/2023 al Codice Appalti (D.lgs. n.36/2023)

  7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il  documento  descrittivo  indicano  i  singoli  criteri  di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione  prescelto  possono  essere  previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai  fini  della  tutela  della
libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli  operatori
nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui  al  Libro
II, parte IV, possono prevedere, nel bando  di  gara,  nell'avviso  o
nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole  e  medie  imprese  nella  valutazione   dell'offerta   e   a
promuovere,  per  le  prestazioni   dipendenti   dal   principio   di
prossimita'  per  la  loro  efficiente  gestione,  l'affidamento   ad
operatori economici con sede operativa  nell'ambito  territoriale  di
riferimento. Le disposizioni di cui al  terzo  periodo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'. 
((Al fine di promuovere la parita'  di  genere,  le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti,  il  maggior  punteggio  da  attribuire  alle   imprese   per
l'adozione di politiche  tese  al  raggiungimento  della  parita'  di
genere comprovata dal possesso della certificazione della parita'  di
genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.
198.)) 

La modifica comporta, dunque, l’eliminazione del capoverso finale:

La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

Certificazione della Parità di genere negli affidamenti: la differenza fra vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) e nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023)

Appalti e contratti

Il “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016) prevedeva che le stazioni appaltanti indicassero il punteggio premiante attribuito ai possessori della certificazione della parità di genere ai sensi della UNI PdR 125:2022.

Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023 (all’art. 108, comma 7) stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano un “maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006” (certificazione parità di genere).

Pertanto, cambiano le modalità con cui un’impresa può dimostrare di adottare delle politiche per la parità tra i generi: non più il rispetto della UNI, un’attestazione rilasciata da un soggetto terzo e imparziale ma un’autocertificazione fornita dall’azienda stessa. Una modalità che, ha confermato Accredia, non offre le stesse garanzie della certificazione rilasciata sotto accreditamento.

Vantaggi dall’utilizzo della certificazione della parità di genere: cosa cambia?

Parità_genere

Accredia segnala una perdita di vantaggio nell’utilizzare la certificazione della parità di genere UNI nel passaggio da un Codice all’altro.

Infatti:

  • nel vecchio Codice si prevedeva uno sconto del 30% della cauzione non cumulabile con altre riduzioni, che l’operatore economico era chiamato a prestare per partecipare alle procedure di affidamento.
  • Nel nuovo codice la riduzione è fino a un massimo 20% cumulabile con altre riduzioni previste dal Codice, a fronte del possesso di “Certificazioni o marchi”, il cui elenco è contenuto nell’allegato II.13 ed in cui figura la Pdr 125/2022.

Attestazione della certificazione di genere: cosa cambia?

Accredia a proposito del paragrafo ora eliminato aveva infatti affermato che “l’attendibilità̀ dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo” poneva un problema per le stazioni appaltanti, specialmente quelle di dimensioni ridotte, che avrebbero potuto non possedere le competenze adeguate a verificare l’attendibilità dell’autocertificazione.

Certificazione della Parità di genere – UNI Pdr 125:2022: per approfondire

Dal 16 marzo 2022 è a disposizione la prassi UNI PdR 125:22 che definisce le linee guida sul Sistema di Gestione per la parità di genere che prevede la strutturazione e adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

la sua adozione, come visto, comporta vantaggi in sede di gara (inferiori a quelli previsti nel “vecchio” codice in termini di riduzione della cauzione: nel D.Lgs. n.36/2023 è fino a un massimo 20% cumulabile con altre riduzioni previste dal Codice, a fronte del possesso di “Certificazioni o marchi”, il cui elenco è contenuto nell’allegato II.13 (ed in cui figura, per l’appunto, la Pdr 125/2022).

Per approfondire sulla prassi UNI leggi anche:
Parità di genere: la prassi UNI PdR 125:22, come ottenere la Certificazione? Aggiornamenti – Nuovo Codice Appalti: cosa cambia?