12.11.25
In Gazzetta (n.201 del 23-8-2021) l’Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le regioni e gli enti locali che adotta la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus).
La modulistica è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.
In base al comma 13-ter dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL RILANCIO), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi (ad esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) che costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi edili di cui al comma 13-ter dell’art. 119, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14».
12.11.25
07.11.25