12.11.25
Con il DECRETO 30 SETTEMBRE 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA fornisce alcune prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, oltre a misure di semplificazione per l’installazione di questi impianti.
Il Decreto è in vigore dal 18 ottobre 2022 e fissa non solo le prescrizioni per la posa degli impianti ma anche i requisiti e le competenze dei soggetti che operano per la realizzazione di sonde geotermiche e degli Installatori.
Il Decreto definisce (art.1) il suo campo di applicazione e fissa alcune definizioni (art.2) con particolare riferimento alle applicazioni geotermiche. Poi fissa disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS. Due articoli sulle prescrizioni (di carattere generale e per la perforazione – artt.4 e 5). Fissa anche la qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche (art.6). Indica poi espressamente i Dati di progetto e di collaudo degli impianti (art.7) e impone (art.8) a Regioni/provincie autonome l’istituzione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DM, di un Registro telematico delle piccole utilizzazioni localiai fini del monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili (da comunicare al MiTE).
Il Decreto (art.1) si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l’installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo. Per “piccole utilizzazioni locali” si intendono le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall’art. 10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 144.
Il Decreto stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell’edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Il decreto richiede (art.4) che la progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW sia effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.
Nell’art. 4 si prescrive che:
All’art. 5 il Decreto richiede che
Il Decreto, all’art. 5 stabilisce che per la realizzazione delle sonde geotermiche è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all’esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale che abbia le competenze previste dal DPR 328/01 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo
All’articolo 6 il decreto richiede che le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso siano essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale deve essere qualificato a svolgere tale tipo di attività ai sensi della normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.
Per requisiti e modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI 11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore – requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».
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