Il TAR Sicilia con la sentenza 10 settembre 2013, n. 1677 ha affrontato la questione dei rapporti fra le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, ribadendo il principio per cui il parere negativo rilasciato da una delle amministrazioni non può considerarsi direttamente lesivo della posizione del soggetto interessato, poiché l’unico provvedimento dotato di tale efficacia è quello conclusivo della conferenza di servizi che rappresenta la sommatoria degli atti delle varie p.a.
Nella fattispecie, la conferenza era stata indetta nell’ambito di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un parco eolico, in relazione al quale la Soprintendenza si era espressa negativamente.
Secondo i giudici il parere della Soprintendenza è un atto interno alla conferenza di servizi, non idoneo né a determinare la conclusione del procedimento, che dovrà tenere conto necessariamente anche delle determinazioni degli altri enti coinvolti, né ad essere impugnato.
In allegato il testo della sentenza n. 1677/2013 del TAR Sicilia