17.11.25
In questa scheda spieghiamo in cosa consiste il Piano di Sicurezza e Coordinamento, chi lo redige, i soggetti interessati alla sua elaborazione, quando è obbligatorio, i suoi contenuti minimi e i riferimenti alle lavorazioni in cantiere ed alle possibili interferenze.
Il Piano di Sicurezza e coordinamento è un documento progettuale, redatto allo scopo di fornire le prescrizioni ritenute necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori (art. 100 del D.Lgs. 81/08).
Il POS (piano operativo di Sicurezza e il PSC (Piano di Sicurezza e coordinamento) rappresentano Documenti fondamentali di cantiere insieme a Fasciolo dell’Opera e Piano di sicurezza sostitutivo.
La Documentazione di cantiere è stata oggetto di una semplificazione ad opera del Decreto interministeriale del 09/09/2014 che contiene i “Modelli semplificati” per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)”.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto
Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV del D.Lgs. 81/08.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
Deve essere redatto in presenza di più imprese, che operino nell’ambito di un lavoro edile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08.
Tali lavori sono (allegato X del D.Lgs. 81/08):
Le attività su opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici trasformazione,
Le opere
Lavori
I soggetti obbligati e interessati al Piano di Sicurezza e coordinamento sono:
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento va redatto uniformandosi a quanto stabilito dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dal relativo allegato XV, che ne definiscono i contenuti minimi e deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità.
I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (misure generali di tutela).
Coordinando tra loro le norme citate, si può stabilire con sufficiente attendibilità l’articolazione degli argomenti che devono essere trattati nel Piano, che può ritenersi valido, in via generale, per ogni tipologia di lavoro nel seguente contenuto:
Il coordinatore per la progettazione che indica nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al Piano stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel Piano Operativo di Sicurezza.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
[Per redigere correttamente un POS, scopri il Modulo Software Piano Operativo di Sicurezza della suite Progetto Sicurezza Cantieri di EPC Editore].
Vediamo di seguito i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni (all. XV.1 del D.Lgs. 81/08).
In riferimento all’area di cantiere, il Piano contiene l’analisi degli elementi essenziali (all. XV.2), in relazione:
In riferimento all’organizzazione del cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
In riferimento alle lavorazioni, il Coordinatore per la Progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
Per ogni elemento dell’analisi, il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene:
Vediamo di seguito i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.
Il Coordinatore per la Progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute:
e predispone il cronoprogramma dei lavori.
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi di tale regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo 42 del D.P.R. 554/99.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l’Esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di Piano di Sicurezza e Coordinamento con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori integra il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Vista l’inclusione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del tema delle interferenze, il PSC si pone in alternativa al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08, come desumibile dal punto 2.1.2.e) del ricordato allegato XV, il quale espressamente impone che preveda le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3..