12.11.25
In Gazzetta il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, in vigore dal 1° aprile 2023
Il testo si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, e 36 allegati.
Vediamo la struttura del provvedimento e mettiamo in luce nel testo, gli aspetti più salienti messi a fuoco dal Governo.
Il nuovo libro IV (che contiene gli articoli da 174 a 208) opera un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di partenariato pubblico-privato (PPP) precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche, quali la concessione, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. Il libro ribadisce il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali.
Il Libro contiene tre macro-parti che regolano
Il provvedimento mira a:
Il Decreto prevede due principi
Il Codice degli appalti riformato punta sulla digitalizzazione come “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. L’“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” poggia su alcuni pilastri:
Si va inoltre verso una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Tutti i cittadini potranno dunque richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF) (art.39), a valle di un confronto tra Regioni e Governo.
Sempre in tema di programmazione, il Codice verrà modificato prevedendo:
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato (art.44) senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Il Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) con eccezioni (art.27). In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale (leggi qui su InSic le novità per gli appalti del Decreto Semplificazioni 2020).
Quando si applicherebbero le soglie ordinarie? Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero . In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
Il nuovo testo di riforma del Codice dei Contratti reintroduce la figura del “general contractor” (art.204), cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico
“è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.
Maggiore semplificazione del quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore (Libro IV).
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata (si veda in Libro III).
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso (art. 119).
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture (si veda il Libro IV). L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo (art. 60).
L’appaltatore potrà richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato (vedi parte VI Libro II).
Ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Fra le novità più importanti c’è la riduzione dei tempi termini del procedimento amministrativo in particolare per la resa dei pareri di competenza
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07.11.25