17.11.25
Continuiamo il nostro viaggio fra le figure di cantiere, con attenzione agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro.
Dopo aver analizzato la figura del Responsabile dei lavori passiamo ad analizzare la figura del progettista, in particolare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nella redazione del progetto, la cui violazione può determinare una loro responsabilità nel caso di infortuni accaduti a lavoratori o terzi.
Il compito dei Progettisti è produrre un progetto edile o di ingegneria civile, attraverso un complesso processo di progettazione, teso a soddisfare le richieste del committente e le esigenze degli utenti, nel rispetto delle norme cogenti
In base al D.Lgs. 81/08, articolo 22, il progettista è tenuto al rispetto dell’obbligo generale dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche. Si chiede se tale obbligo si estenda, come sembrerebbe, ad ogni luogo o posto di lavoro, inclusi quelli temporanei del cantiere.
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Testo unico di Sicurezza – D.Lgs. n.81/2008
In base all’art. 18 comma 3 il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi previsti dalle diverse figure dettagliate dal TUS, e anche sugli obblighi di sicurezza dei progettisti.
Le Sanzioni per i progettisti per violazione degli obblighi previsti dall’Art. 22 sono
La progettazione del cantiere, quindi dei luoghi e posti di lavoro del cantiere, è demandata al Coordinatore per la progettazione, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 91 e 100 e dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, se designato, e all’Impresa esecutrice ed affidataria, sulla base di quanto disposto dagli articoli 95, 96 e 97 del medesimo decreto.
Stante così le cose, non si rilevano obblighi diretti nei confronti dei progettisti nell’ambito del titolo IV (cantieri temporaneo o mobili) del D.Lgs. 81/08. Sono invece rinvenibili obblighi indiretti o derivati, se così possiamo dire. Cioè obblighi di altri soggetti che possono coinvolgere i progettisti, come si dirà a breve, anche in termini di responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, nel caso di infortunio sul lavoro.
L’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Committente o il Responsabile dei lavori, se designato, effettui la verifica del rispetto nel progetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del medesimo decreto. Verifica coordinata dal Coordinatore per la progettazione (CSP), se previsto.
A riguardo va rammentato che tra i principi e le misure generali di tutela troviamo l’eliminazione dei rischi alla fonte (nei cantieri le scelte progettuali rappresentano la fonte), l’eliminazione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso (questa rappresenta una scelta tecnica, quindi progettuale), la limitazione del numero di lavoratori esposti (questa rappresenta una scelta tecnologica, quindi progettuale).
Difatti al p.to 1.1.1.a), Allegato XV, del D.Lgs. 81/08, sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, troviamo la definizione di scelte progettuali “insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione del CSE, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro”. L’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’Allegato XV in questione riguarda il Coordinatore per la progettazione CSP, ovvero colui che è tenuto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Tuttavia fa comprendere pienamente la grande rilevanza delle scelte progettuali nella determinazione del livello di sicurezza delle attività di cantiere. Quindi il grande impatto del progettista, con le sue scelte tecniche e tecnologiche, nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.
Nelle norme tecniche per le costruzioni del 2018 rinveniamo specifici obblighi in capo al Progettista delle strutture, di conseguenza anche al Direttore dei lavori delle strutture, quali:
Nei contratti pubblici[3] la progettazione si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
Il rispetto di quanto stabilito dalla lettera c) dell’elenco precedente ha un doppio binario:
Che il progetto nel suo complesso, costituito dalla totalità degli elaborati stabiliti dalla legge, debba occuparsi in ogni caso anche di quest’ultimo aspetto è chiarito all’articolo 26, comma 4, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che nella verifica del progetto da porre a base di gara si dovrà accertare in particolare modo, tra l’altro, “la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori”.
Salvo i citati aspetti riguardanti la stabilità delle strutture e delle pareti degli scavi nella fase realizzativa delle opere e il particolare ambito dei contratti pubblici, le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili o di ingegneria civile sembrano essere più spostate verso i Committenti/Responsabili dei lavori e Coordinatori per la sicurezza che verso i Progettisti. Questi ultimi possono essere coinvolti nelle responsabilità del Committente o Responsabile dei lavori per infortunio sul lavoro di riflesso solo su iniziativa di costoro.
Comunque, al progettista i committenti dovranno chiedere di eliminare o ridurre alla fonte i rischi.
Il coordinatore per la progettazione, dal suo canto, ha lo scopo di ridurre entro limiti di accettabilità i rischi residui della progettazione, cioè quelli che il progettista non è riuscito ad eliminare o a contenere, rendendo eseguibile in sicurezza l’opera progettata. Se tale scopo non è raggiunto è evidente che si dovranno rivedere alcune scelte progettuale.
Per quanto riguarda i compiti del Progettista e Direttore dei Lavori è possibile distinguere bene le due figure.
Il Direttore dei lavori è in genere il soggetto con compiti di sorveglianza tecnica relativa alla esecuzione del progetto[5] sulla base dei patti contrattuali con il committente.
A differenza del Progettista, è investito personalmente delle norme del D.Lgs. 81/2008, pur se indirettamente, riguardo al disarmo delle armature provvisionali delle strutture in conglomerato cementizio armato. All’articolo 145, infatti, del decreto si stabilisce che “Il disarmo delle armature provvisorie … deve essere effettuato … sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data autorizzazione”.
Quanto al Direttore dei lavori delle strutture, oltre a quanto detto riguardo al Progettista, nel caso di opere prefabbricate è stabilito al punto 4.1.10.3 del D.M. 17/01/18 (cd NTC) che “è responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori … la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso …” e “il montaggio dei componenti ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere analizzate dal Direttore dei lavori nei riguardi delle necessarie misure correttive”. Significa che gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera sono anche di loro competenza. Da ciò può derivare una loro specifica responsabilità[6].
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[1]. Punti 4.1.3 (relativo alle costruzioni in c.a.), 4.2.5 (relativo alle costruzioni in acciaio), 4.3.7 (relativo alle costruzioni miste acciaio c.a.), 4.4.16 (relativo alle costruzioni in legno) del D.M. 17/01/18.
[2]. Punto 6.8.6.2 del D.M. 17/01/18.
[3]. Articolo 23 c. 1 del D.Lgs. 50/16.
[4]. Articolo 2, c. 1, lett. c) e t), del D.Lgs. 81/08.
[5]. Cass. Penale, Sez. 4, 15 gennaio 2014, n. 1471 e Cass. Penale, Sez. 4, 6 marzo 2014, n. 10905.
[6]. Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 23 gennaio 2015, n. 3286, Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 16 giugno 2014, n. 25815, Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 29 maggio 2018, n. 24101 e Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 7 giugno 2018, n. 25816.